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Estratto dallo Statuto

Art. 1 - E' costituita l'Associazione culturale denominata «Musica XXI°».

Art. 3 - L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 4 - L'Associazione é apolitica  senza discriminazione di razze e di religione e tutela le pari opportunità tra uomo e donna e i diritti inviolabili della persona. L'Associazione non ha finalità di lucro.

 

Essa si propone i seguenti fini:

  • operare per la promozione e la diffusione di attività musicali: in particolare essa potrà predisporre e organizzare mezzi e strutture per lo svolgimento e la gestione, anche in proprio, di corsi di educazione e insegnamento musicale;

  • produrre, allestire e rappresentare concerti, spettacoli teatrali ed esibizioni artistiche varie;

  • stimolare i Soci al coinvolgimento in tutte le varie forme d'Arte;

  • organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, attività concertistiche, incontri, seminari, corsi, festival, convegni, stages, attività di animazione.

 

Particolare interesse verrà rivolto agli interventi di promozione ed organizzazione di attività e di corsi, da svolgersi nelle scuole di ogni ordine e grado.

 

Art. 8 - Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che intendono concorrere alla realizzazione dello scopo sociale ed il numero degli associati è illimitato. Tutti i soci, persone giuridiche e persone fisiche maggiori di età, hanno diritto di voto in sede di assemblea, senza limitazioni; hanno inoltre diritto ad accedere agli atti e ai registri dell'Associazione. Le prestazioni  che i soci svolgono per l'Associazione devono essere prevalentemente gratuite. I soci si distinguono in:

 

  • fondatori

  • ordinari

  • sostenitori

  • beneficiari

 

Art. 9 - Sono Soci Fondatori i comparenti stipulanti l'atto di fondazione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari le persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.

Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono al perseguimento delle finalità dell'Associazione, favorendone la gestione, la crescita e lo sviluppo; possono essere Soci Sostenitori sia le persone fisiche che le persone giuridiche, enti pubblici e privati.

Sono Soci Beneficiari coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.

 

Art. 10 - Chi intende associarsi, deve presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, che comporta l'accettazione di questo Statuto; il Consiglio Direttivo deciderà con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

La qualifica di Socio Ordinario si acquisisce con il pagamento di una quota associativa annua determinata in € 15.49  per il primo esercizio (1998) e nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo per gli esercizi successivi.

La qualifica di Socio Beneficiario si acquisisce con il pagamento di una quota annua pari a euro 50

La qualifica di Socio Sostenitore si acquisisce con il pagamento di una quota annua minima pari a euro 200  il cui diverso ammontare potrà venir concordato dal Consiglio Direttivo con il Socio Sostenitore.

Su delibera del Consiglio Direttivo inoltre, in caso di dimostrato impegno di un socio nel perseguire le finalità dell'Associazione, questi può essere esonerato dal versamento della quota associativa.

La qualità dì socio non è trasmissibile a terzi se non per causa di morte e si perde con lo scadere del periodo coperto dalla quota associativa, o per dimissioni, o per decisione del Consiglio Direttivo previa garanzia del diritto al contraddittorio, qualora l'Associato dimostri con il comportamento di non condividere le finalità dell'Associazione o, comunque, risulti di turbamento nello svolgimento dell'attività dell'Associazione stessa.

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

 

Art. 11 - Gli organi dell'Associazione sono:

  • l'Assemblea dei Soci

  • il Consiglio Direttivo

  • Il Collegio dei Probiviri

  • il Presidente

  • il Vice Presidente

  • il Segretario - Tesoriere

 L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

 

Art. 12 - L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci tra i soci stessi.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto dai Soci Fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

Il  Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti:

  • il Presidente

  • il Vice Presidente

  • il Segretario – Tesoriere

 

Il testo integrale è  a disposizione di tutti i soci che ne faranno richiesta.

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